Lo jus variandi è il potere di modificazione unilaterale delle mansioni del lavoratore da parte del datore di lavoro. L’esercizio di tale potere è disciplinato dall’art. 2103 cod. civ. che, nel 2015, ha subito delle modifiche.

Il “vecchio 2103 c.c.”

Come anticipato, dal 25 giugno 2015 si applica il nuovo testo dell’art. 2103 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 81/2015.
La disciplina previgente consentiva il mutamento “orizzontale” di mansioni a patto che le mansioni precedenti e quelle nuove fossero equivalenti.

Il criterio di equivalenza quindi richiedeva:

  • pari contenuto e valore professionale delle mansioni;
  • coerenza con il bagaglio professionale acquisito;
  • arricchimento del patrimonio professionale realizzato nella pregressa fase del rapporto, e quindi: complesso di nozioni, esperienze e perizia già acquisite, ma anche il diritto di professionalizzarsi lavorando.

Pertanto, in precedenza, in caso di lamentato demansionamento da parte del lavoratore, il Giudice, per accertare la legittimità della modifica unilaterale da parte del datore di lavoro doveva verificare soprattutto l’equivalenza professionale; dunque, occorreva accertare che le nuove mansioni salvaguardassero il livello professionale del lavoratore, garentendogli di poter accrescere le sue capacità professionali tutelando il patrimonio professionale

Il “nuovo” art. 2103 c.c.

Oggi, l’art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Oggi, il datore di lavoro può modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale. Pertanto, il lavoratore potrà essere assegnato a tutti i compiti ricompresi nel livello di inquadramento.
Il Giudice, quindi, dovrà limitarsi a verificare che il mutamento rimanga all’interno dello stesso livello e categoria contrattuale, senza poter effettuare un raffronto tra le mansioni precedenti e quelle attuali.

Le precedenti deroghe al divieto di demansionare

La modifica dell’art. 2103 c.c. da parte del Jobs Act ha riguardato anche la disciplina del demansionamento, prima oggetto di un divieto assoluto, se non nel caso in cui il demansionamento fosse attuato al fine di salvaguardare il posto di lavoro.
La giurisprudenza, tuttavia, aveva riconosciuto la validità del patto di demansionamento purché sottoscritto da un lavoratore il cui consenso non fosse affetto da vizi della volontà, oppure qualora fosse finalizzato ad evitare un licenziamento legittimo in mancanza di soluzioni alternative.

L’odierno significato del demansionamento

Ad oggi, il demansionamento, è consentito in alcuni casi: demansionamento “unilaterale” e “consensuale”.
Demansionamento unilaterale: è consentito in caso di modifica degli assetti organizzativi dell’azienda, purché non muti la categoria legale, l’appartenenza delle nuove mansioni al livello di inquadramento immediatamente inferiore e la conservazione della retribuzione.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni corrispondenti al livello inferiore possono essere previste dai contratti collettivi.
Demansionamento consensuale: la modifica in pejus delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, può avvenire su accordo tra le parti senza che vigano i limiti sopra menzionati per il demansionamento unilaterale.

Tuttavia, vi sono alcuni requisiti da rispettare purchè l’accordo raggiunto possa considerarsi legittimo:

  • sottoscrizione dello stesso nelle sedi protette di cui all’art. 2113, co. 4 c.c. (ITL, sede sindacale e giudiziaria, commissioni di certificazione);
  • la modifica deve avere uno dei seguenti scopi: 1) salvaguardia del posto di lavoro; 2) acquisizione di una diversa professionalità; 3) miglioramento delle condizioni di vita.

In sostanza, con la previsione espressa di un’ipotesi di demansionamento consensuale il legislatore sembra fare proprio l’orientamento della giurisprudenza ante Jobs Act che, in nome del diritto alla conservazione del posto di lavoro, considerato prevalente rispetto a quello della salvaguardia della professionalità, consentiva i patti di demansionamento come extrema ratio per evitare il licenziamento.

Mansioni superiori: maggiore flessibilità nella gestione del rapporto

La nuova formulazione dell’articolo 2103 c.c. prevede il diritto del lavoratore all’assegnazione a mansioni superiori in caso di svolgimento delle medesime protratto nel tempo. Infatti, l’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva dopo 6 mesi continuativi, salvo termini maggiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Anche in tal caso, quindi, si registra un ampliamento dei margini di flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro. Rimangono, tuttavia, alcune preclusioni:

  • la “diversa volontà del lavoratore” che può rinunciare al diritto all’assegnazione definitiva delle mansioni superiori;
  • ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio”.

Per ulteriori chiarimenti sull’argomento scrivici qui, saremo liete di rispondere appena possibile.

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